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Sisma Bonus 2017

Dal primo gennaio 2017, gli incentivi sono variabili dal 50% all’85%, in base al miglioramento raggiunto dagli edifici con gli interventi di adeguamento.
 
Gli interventi devono essere realizzati nelle zone 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2021. Il tetto massimo di spesa è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la detrazione si ripartisce in 5 rate annuali di pari importo.
 
Per gli immobili privati sono previste le seguenti aliquote:
• 50% per gli interventi normali
• 70% per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio
• 80% per gli interventi che comportano il miglioramento di due classi di rischio.
 
Per i condomìni sono previste le seguenti aliquote:
• 50% per gli interventi normali
• 75% per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio dell’intero edificio
• 85% per gli interventi che comportano il miglioramento di due classi di rischio dell’intero edificio.
 
Possono usufruire del sismabonus per interventi di adeguamento sismico:
• persone fisiche soggetti passivi IRPEF
• condomìni
• aziende soggetti passivi IRES.
 
Tali soggetti possono essere proprietari dell’immobile o detenerlo in base ad altri titoli idonei, come:
• contratto di locazione
• diritto d’uso o abitazione
• usufrutto
• nuda proprietà
• comodato d’uso.
 
Nel caso delle abitazioni, possono usufruire del bonus anche i familiari conviventi dell’avente diritto.
In tutti i casi, condizione indispensabile per fruire del bonus è che il soggetto richiedente abbia sostenuto le spese che intende detrarre.
 
I condomìni possono cedere il credito alle imprese che hanno eseguito i lavori o a soggetti privati. Non possono invece cederlo a banche e intermediari finanziari.
 
Fonte: www.guidaxcasa.it

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Autore:

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Bruno Tibaldi
Tibaldi Group