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Obbligo del censimento

Il quadro normativo italiano in materia di amianto è vastissimo, anche se relativamente recente. Generalmente vengono recepite le indicazioni dell’Unione Europea che ha comunque dovuto provvedere negli ultimi anni a reiterare i divieti in merito al problema amianto per quei paesi dell’Unione che ne facevano ancora uso, come la Grecia.
 
La Direttiva 1999/77/CE infatti vieta qualunque forma di utilizzazione dell’amianto a partire dal 1° gennaio 2005 e la Direttiva 2003/18/CE vieta l’estrazione dell’amianto, nonché la fabbricazione e la trasformazione dei prodotti in amianto. Qualunque nuova esposizione alle fibre d’amianto nelle industrie del settore primario in Europa è quindi vietata.
 
Tuttavia, il problema dell’esposizione all’amianto continua a porsi nel contesto di attività, come rimozione, demolizione, manutenzione; inoltre la predisposizione dei Piani di bonifica e gestione dei rifiuti, hanno messo in evidenza l’elevato rischio ambientale e sanitario correlato alla notevole presenza di amianto sul territorio nazionale.
 
QUINDI NON ESISTONO OBBLIGHI?
 
Non proprio, tutti coloro che possiedono questo meteriale in copertura, (siano loro persone fisiche o giuridiche) hanno l’obbligo di effettuare il censimento.
 
Dal nostro punto di vista, sia privati che aziende devono effettuare obbligatoriamente l’indice di degrado, in quanto, è l’elemento determinante per sapere se la copertura in questione sarà da rimuovere. Questo indice è necessario anche perchè le aziende sono tenute ad inserirlo all’interno della “valutazione del rischio”.
 
In caso coperture non censite, sono previste sanzioni fino a 1.500 euro con il conseguente obbligo di redigere il proprio indice di degrado.
 
Fonte: www.rimuovereamianto.eu

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